Quadro normativo relativo alla Definizione Agevolata delle entrate comunali ai sensi della Legge n. 199/2025.
1Legge n. 199/2025
La Legge 28 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha introdotto la facoltà per i Comuni di deliberare la Definizione Agevolata delle proprie entrate.
I contribuenti possono estinguere i debiti tributari versando esclusivamente il capitale, le spese di riscossione e di notifica, beneficiando dell'abbattimento totale o parziale di sanzioni e interessi di mora.
2Delibera comunale
Il Comune ha approvato con delibera di Consiglio la Definizione Agevolata delle proprie entrate, stabilendo i termini e le modalità di adesione.
La delibera è consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune ed in fondo alla presente pagina.
3Entrate definibili
Sono ammesse alla Definizione Agevolata le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, come da regolamento approvato.
4Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire con PagoPA o con addebito diretto SEPA:
- in unica soluzione, entro 60 giorni dalla notifica delle somme dovute;
- in forma rateale, con rate mensili di importo non inferiore a 50,00 €.
Il numero massimo di rate dipende dall'importo dovuto:
- fino a 99.999,99 €: 48 rate;
- da 100.000,00 € a 200.000,00 €: 60 rate;
- oltre 200.000,00 €: 72 rate.
Per la definizione delle liti pendenti il numero massimo resta di 48 rate. La scadenza della prima rata è indicata nella comunicazione delle somme dovute.
5Decadenza
Si decade dai benefici della Definizione Agevolata, senza ulteriore diffida, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento (oltre 5 giorni) dell'unica soluzione oppure di due rate consecutive (art. 5 del Regolamento).
In caso di decadenza i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e sul debito residuo si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria.